Anci Toscana
PIANO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA 2008-2010

PIANO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA 2008-2010
Un piano per la salute, una sanità d’iniziativa: i valori, i principi e gli obiettivi generali alla base del nuovo documento
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato nella seduta del 16 luglio 2008 il Piano sanitario regionale 2008-2010.
Nell’introduzione l’Assessore regionale alla sanità sottolinea che nella specie trattasi di “un Piano che punta a rendere conto al cittadino con i progetti per una moderna gestione della salute”.
La recentissima diffusione delle due parti del Piano invita ad una sua considerazione in particolare sotto il profilo delle relazioni, anche sul piano operativo, dei Comuni.
Mette conto precisare preliminarmente che a seguito dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale molte competenze dei Comuni in materia sanitaria sono state trasferite alla competenza degli organi del nuovo Servizio sanitario.
Su queste problematiche si tornerà nella parte conclusiva.
In via generale - a parte gli istituti giuridici che presiedono ai cosiddetti “rapporti obbligati”, in particolare riferiti alla partecipazione integrata - il diritto prevede che “il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria Comunità ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo” come stabilito dall’art. 3, comma 2 del Testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il suddetto Piano sanitario regionale s’inserisce anche in termini di stretta successione temporale nel precedente Piano regionale 2005-2007. Esso rappresenta, come previsto dall’art. 1, comma 13, del D.Lgs. 502/1992 “il Piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale, anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale”.
Il Piano regionale offre spaccati di notevole interesse nell’affrontare le problematiche di relazione socio-sanitaria con l’ambiente, anche con espresso riferimento agli enti locali. Sono spaccati dell’ordine diffuso all’interno del quale l’integrazione istituzionale è chiaramente intuibile; sono altresì spaccati specifici. Ambedue vengono qui ripresi succintamente, secondo le finalità dell’intervento.
Gli scenari di riferimento del Piano hanno risentito notevolmente del mutamento dei bisogni assistenziali della popolazione e “stanno emergendo nuove sfide legate ai flussi migratori, alla frammentazione delle reti familiari, alla discontinuità dei cicli di vita, alla precarietà del lavoro, con parallela crescita di forme di impiego flessibili e atipiche”.
Nei valori, principi e obiettivi generali trovano riscontro problemi dell’intenso sociale; in particolare, tra questi, assume rilievo quello relativo all’umanizzazione che nel Piano assume “un valore operativo che riempie di contenuti l’affermazione di principio, declinandola in azioni e procedure quali il superamento della criticità delle burocrazie, la valorizzazione della relazione come componente dell’atto di cura…”. Ed ancora “la salute deve essere considerata un diritto per il singolo cittadino e un dovere della collettività…”.
Tra le azioni prioritarie per il triennio di vigenza del Piano sono previste: la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la riduzione dell’inquinamento acustico, il monitoraggio sull’inquinamento elettromagnetico, l’attuazione del regolamento CE 1907/2006 in materia di sostanze chimiche, la sorveglianza ambientale-epidemiologica, la formazione.
Nell’ambito delle attività innovative è prevista la facilitazione ai Comuni dell’acquisizione telematica in tempo reale dei verbali di invalidità civile al fine di velocizzare l’istruzione delle pratiche e conseguire risparmi amministrativi.
All’interno del capitolo relativo ai nuovi grandi progetti che il S.S.R. intende attivare è fatto riguardo al sistema integrato di interventi e servizio socio-sanitari ”e quindi alle Società della Salute in grado di realizzare percorsi integrati di programmazione e di governo”.
L’accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari s’inserisce nell’ambito dei servizi di altra integrazione socio-sanitaria. In questo ambito “sussiste una molteplicità di servizi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare” e “tra questi servizi acquistano particolare risalto quelli rivolti alle persone anziane in condizione di non autosufficienza…”.
Tra i punti del relativo sistema è espressamente prevista “la titolarità dei Comuni della funzione di accreditamento, in r5elazione alla normativa… con esercizio anche in forma associata mediante utilizzo di apposite commissioni tecniche”.
Il paragrafo 8 “Gli strumenti di governo e di gestione”, al sottotitolo “Gli enti locali”, dispone testualmente: “Al fini di una crescita complessiva del Servizio sanitario regionale e delle politiche di assistenza sociale, si conferma la necessità di collaborazione con i Comuni, pur nel quadro delle diverse funzioni che l’ordinamento loro attribuisce, secondo la previsione di rapporti a livello di sistema di aziende, che trovano ulteriore rafforzamento con la Costituzione, non più sperimentale, delle Società della Salute ed attraverso integrati di salute di zona-distretto”, avendo, tuttavia, riguardo di quanto è detto a proposito delle funzioni di coordinamento degli enti locali, per l’appunto “in considerazione del ruolo di indirizzo che la conferenza dei Sindaci riveste in ambiti di programmazione regionale”.
Il Comune, come si evince dal suddetto Piano sanitario, è un interlocutore privilegiato che entra pienamente nel contesto delle cosiddette “integrazioni funzionali” in più dimensioni nella gerarchia degli interventi socio-sanitari.
Il Comune, d’altro canto, non è solamente coinvolto nell’azione direttiva della sanità pubblica, ma è titolare di un potere di sussidiarietà, appunto in coincidenza con i diritti e gli interessi dei cittadini, nei confronti dei quali le azioni di garanzia e di tutela, ove previste, hanno dignità di dovere giuridico.
La conclusione di questo intervento non può che essere, in via principale, nel profilo di un rinvio al Piano, per esigenze di compiutezza conoscitiva, essendo qui sommessamente rilevabile per punti ritenuti salienti ai fini delle relazioni con i Comuni; nel mentre, per quanto attiene alle problematiche di ordine pratico si sottolinea l’opportunità (= necessità) di convenire su appositi protocolli d’intesa tra Comuni e Aziende sanitarie (ovvero Società della Salute, ove costituite) in ordine alle molteplice casistiche rilevabili dall’ordinamento, con evidente finalità di semplificare le procedure. I protocolli d’intesa sono sottoposti all’approvazione dei rispetti organi competenti.
Mario Agnoli
Nell’introduzione l’Assessore regionale alla sanità sottolinea che nella specie trattasi di “un Piano che punta a rendere conto al cittadino con i progetti per una moderna gestione della salute”.
La recentissima diffusione delle due parti del Piano invita ad una sua considerazione in particolare sotto il profilo delle relazioni, anche sul piano operativo, dei Comuni.
Mette conto precisare preliminarmente che a seguito dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale molte competenze dei Comuni in materia sanitaria sono state trasferite alla competenza degli organi del nuovo Servizio sanitario.
Su queste problematiche si tornerà nella parte conclusiva.
In via generale - a parte gli istituti giuridici che presiedono ai cosiddetti “rapporti obbligati”, in particolare riferiti alla partecipazione integrata - il diritto prevede che “il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria Comunità ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo” come stabilito dall’art. 3, comma 2 del Testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il suddetto Piano sanitario regionale s’inserisce anche in termini di stretta successione temporale nel precedente Piano regionale 2005-2007. Esso rappresenta, come previsto dall’art. 1, comma 13, del D.Lgs. 502/1992 “il Piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale, anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale”.
Il Piano regionale offre spaccati di notevole interesse nell’affrontare le problematiche di relazione socio-sanitaria con l’ambiente, anche con espresso riferimento agli enti locali. Sono spaccati dell’ordine diffuso all’interno del quale l’integrazione istituzionale è chiaramente intuibile; sono altresì spaccati specifici. Ambedue vengono qui ripresi succintamente, secondo le finalità dell’intervento.
Gli scenari di riferimento del Piano hanno risentito notevolmente del mutamento dei bisogni assistenziali della popolazione e “stanno emergendo nuove sfide legate ai flussi migratori, alla frammentazione delle reti familiari, alla discontinuità dei cicli di vita, alla precarietà del lavoro, con parallela crescita di forme di impiego flessibili e atipiche”.
Nei valori, principi e obiettivi generali trovano riscontro problemi dell’intenso sociale; in particolare, tra questi, assume rilievo quello relativo all’umanizzazione che nel Piano assume “un valore operativo che riempie di contenuti l’affermazione di principio, declinandola in azioni e procedure quali il superamento della criticità delle burocrazie, la valorizzazione della relazione come componente dell’atto di cura…”. Ed ancora “la salute deve essere considerata un diritto per il singolo cittadino e un dovere della collettività…”.
Tra le azioni prioritarie per il triennio di vigenza del Piano sono previste: la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la riduzione dell’inquinamento acustico, il monitoraggio sull’inquinamento elettromagnetico, l’attuazione del regolamento CE 1907/2006 in materia di sostanze chimiche, la sorveglianza ambientale-epidemiologica, la formazione.
Nell’ambito delle attività innovative è prevista la facilitazione ai Comuni dell’acquisizione telematica in tempo reale dei verbali di invalidità civile al fine di velocizzare l’istruzione delle pratiche e conseguire risparmi amministrativi.
All’interno del capitolo relativo ai nuovi grandi progetti che il S.S.R. intende attivare è fatto riguardo al sistema integrato di interventi e servizio socio-sanitari ”e quindi alle Società della Salute in grado di realizzare percorsi integrati di programmazione e di governo”.
L’accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari s’inserisce nell’ambito dei servizi di altra integrazione socio-sanitaria. In questo ambito “sussiste una molteplicità di servizi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare” e “tra questi servizi acquistano particolare risalto quelli rivolti alle persone anziane in condizione di non autosufficienza…”.
Tra i punti del relativo sistema è espressamente prevista “la titolarità dei Comuni della funzione di accreditamento, in r5elazione alla normativa… con esercizio anche in forma associata mediante utilizzo di apposite commissioni tecniche”.
Il paragrafo 8 “Gli strumenti di governo e di gestione”, al sottotitolo “Gli enti locali”, dispone testualmente: “Al fini di una crescita complessiva del Servizio sanitario regionale e delle politiche di assistenza sociale, si conferma la necessità di collaborazione con i Comuni, pur nel quadro delle diverse funzioni che l’ordinamento loro attribuisce, secondo la previsione di rapporti a livello di sistema di aziende, che trovano ulteriore rafforzamento con la Costituzione, non più sperimentale, delle Società della Salute ed attraverso integrati di salute di zona-distretto”, avendo, tuttavia, riguardo di quanto è detto a proposito delle funzioni di coordinamento degli enti locali, per l’appunto “in considerazione del ruolo di indirizzo che la conferenza dei Sindaci riveste in ambiti di programmazione regionale”.
Il Comune, come si evince dal suddetto Piano sanitario, è un interlocutore privilegiato che entra pienamente nel contesto delle cosiddette “integrazioni funzionali” in più dimensioni nella gerarchia degli interventi socio-sanitari.
Il Comune, d’altro canto, non è solamente coinvolto nell’azione direttiva della sanità pubblica, ma è titolare di un potere di sussidiarietà, appunto in coincidenza con i diritti e gli interessi dei cittadini, nei confronti dei quali le azioni di garanzia e di tutela, ove previste, hanno dignità di dovere giuridico.
La conclusione di questo intervento non può che essere, in via principale, nel profilo di un rinvio al Piano, per esigenze di compiutezza conoscitiva, essendo qui sommessamente rilevabile per punti ritenuti salienti ai fini delle relazioni con i Comuni; nel mentre, per quanto attiene alle problematiche di ordine pratico si sottolinea l’opportunità (= necessità) di convenire su appositi protocolli d’intesa tra Comuni e Aziende sanitarie (ovvero Società della Salute, ove costituite) in ordine alle molteplice casistiche rilevabili dall’ordinamento, con evidente finalità di semplificare le procedure. I protocolli d’intesa sono sottoposti all’approvazione dei rispetti organi competenti.
Mario Agnoli














