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IL DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITA' DELL'IVA - IL REGIME PER CASSA

IL DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITA' DELL'IVA - IL REGIME PER CASSA

La nuova agevolazione prevista nel contesto delle misure anticrisi interessa direttamente anche gli enti locali

La misura agevolativa

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge n. 2/2009, all’art. 7, ha stabilito l’estensione applicativa delle disposizioni in tema di differimento dell’esigibilità dell’IVA (cd. “IVA per cassa”) ex art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

Il differimento si applica cioè anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Detto regime non si applica altresì alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile.

Con decreto 26 marzo 2009 (in G.U. 27 aprile 2009, n. 96) sono state definite le modalità attuative delle ricordate disposizioni, stabilendo, fra l’altro, che il volume d’affari dei soggetti ammessi all’esigibilità differita è pari a duecentomila euro, cessando di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui viene superato detto importo.

La misura è di particolare interesse per gli enti locali sia come committenti che come prestatori di servizi soggetti all’imposta, come meglio evidenziato nel paragrafo seguente.


L’ambito soggettivo: la facoltà concessa anche agli enti locali

La circolare 30 aprile 2009, n. 20/E ha chiarito che la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA è concessa a coloro che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

La stessa fonte precisa - con oggetto di particolare interesse per gli enti locali - quanto segue:
«È noto che gli enti non commerciali possono svolgere anche attività commerciali, purché le stesse non siano prevalenti rispetto a quella “istituzionale”.

Ne consegue che anche tali enti, qualora operino nell’esercizio di impresa ed effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’IVA, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.

Allo stesso modo, il disposto dell’art. 7, comma 1, del decreto legge n. 185 consente di poter differire l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo anche in relazione ad operazioni che vedono come cessionario del bene o committente del servizio un ente non commerciale che agisca nell’esercizio di impresa (vedi circolare n. 8 del 13 marzo 2009, paragrafo 6.8).

Ciò anche nell’eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale.

Si rammenta, infine, che per le operazioni da chiunque effettuate nei confronti degli enti non commerciali indicati nell’art. 6, comma quinto, del D.P.R. n. 633 del 1972 resta ferma la disposizione secondo cui l’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso senza limiti temporali (vedi paragrafo 5)».


Le condizioni applicative

Il decreto attuativo ha stabilito il limite del volume di affari dei soggetti che possono beneficiare del differimento dell’esigibilità dell’imposta: sono ammessi ad emettere fatture con IVA differita solo i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a duecentomila euro.

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale, in quanto il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a duecentomila euro) può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, con la conseguenza che potrà trovarsi a gestire il regime di esigibilità differita dell’IVA solo con riguardo ad una parte delle operazioni effettuate.

In ogni caso, la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di euro duecentomila di volume d’affari. Le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia non possono fruire del regime dell’esigibilità differita; per le operazioni effettuate precedentemente al superamento - per le quali sia stata esercitata l’opzione di differimento - l’esigibilità dell’imposta rimane, invece, vincolata al pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente o, comunque, al decorso del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta relativamente ad operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorrerà computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento.

Come espressamente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008 e dall’art. 1 del decreto attuativo, con riguardo alla singola operazione per la quale sia stata esercitata l’opzione, l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il termine di un anno, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche se il corrispettivo non è stato pagato, decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione” da determinare secondo le regole generali previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.


Gli adempimenti procedurali

Il cedente o prestatore manifesta la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di un’operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008 citato. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie.

Il regime dell’IVA per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile e, di riflesso, detraibile, ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali, come precisato dalla circolare n. 20/E alla quale si fa espresso rinvio; altri elementi da tenere in considerazione sono forniti dal citato decreto 26 marzo 2009.

Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato. Poiché l’esigibilità dell’imposta per il cedente o prestatore è differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per il cessionario o committente, se e nei limiti in cui spetti, è differita sino a tale momento. A tale proposito, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento. 


Riccardo Narducci

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