Anci Toscana
ANALISI DEL CASO: Competenze tra comuni

ANALISI DEL CASO: Competenze tra comuni
Come si ripartiscono le competenze tra Comuni nel caso in cui siano stati attuati da parte di un ente interventi di carattere sociale urgente in favore di cittadini aventi residenza in altro Comune?
A seguito dell’entrata in vigore del T.U. n. 267/2000, della legge n. 328/2000 sui servizi sociali integrati e della legge costituzionale n. 3/2001, i Comuni hanno potestà di regolare le proprie prestazioni sociali, con i limiti della compatibilità rispetto alle norme di legge e statutarie, delle proprie risorse finanziarie da porre in relazione ai gradi di gerarchia dei servizi pubblici obbligatori.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, i Comuni determinano i criteri di accesso alle prestazioni sociali. In genere, il requisito della residenza anagrafica al momento dell’erogazione della prestazione sociale appare costante nei regolamenti comunali in materia di servizi sociali integrati.
In sede di studio dell’intervento regolamentare, i Comuni si avvalgono della partecipazione in diritto sussidiario degli enti ed associazioni che operano localmente nei settori del sociale diffuso.
Nel caso, ad esempio, che il Comune abbia previsto tra i requisiti anche quello della residenza e nel caso in cui le integrazioni interpretative portino ad analogia - e riceva da uno o più soggetti domiciliati, ma non residenti anagraficamente nel Comune, istanza diretta ad ottenere prestazioni sociali - è del tutto ragionevole ritenere che prima di dar luogo alla concessione della prestazione venga sentito il Comune di residenza anagrafica, per l’appunto sotto il profilo dell’assunzione del relativo onere.
Pertanto il rinvio normativo non offre argomenti di ordine conclusivo per corrispondere alla richiesta.
Non rimane, a nostro parere, che ricercare una soluzione adeguata che tenga conto delle relazioni interistituzionali che secondo i principi generali del diritto pubblico dovrebbero caratterizzare i rapporti tra i Comuni.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, i Comuni determinano i criteri di accesso alle prestazioni sociali. In genere, il requisito della residenza anagrafica al momento dell’erogazione della prestazione sociale appare costante nei regolamenti comunali in materia di servizi sociali integrati.
In sede di studio dell’intervento regolamentare, i Comuni si avvalgono della partecipazione in diritto sussidiario degli enti ed associazioni che operano localmente nei settori del sociale diffuso.
Nel caso, ad esempio, che il Comune abbia previsto tra i requisiti anche quello della residenza e nel caso in cui le integrazioni interpretative portino ad analogia - e riceva da uno o più soggetti domiciliati, ma non residenti anagraficamente nel Comune, istanza diretta ad ottenere prestazioni sociali - è del tutto ragionevole ritenere che prima di dar luogo alla concessione della prestazione venga sentito il Comune di residenza anagrafica, per l’appunto sotto il profilo dell’assunzione del relativo onere.
Pertanto il rinvio normativo non offre argomenti di ordine conclusivo per corrispondere alla richiesta.
Non rimane, a nostro parere, che ricercare una soluzione adeguata che tenga conto delle relazioni interistituzionali che secondo i principi generali del diritto pubblico dovrebbero caratterizzare i rapporti tra i Comuni.














