Anci Toscana
INTERVENTI PER LE OPERE PUBBLICHE

INTERVENTI PER LE OPERE PUBBLICHE
Le modifiche al Codice dei contratti pubblici
Interventi a sostegno del settore dei lavori pubblici sono stati disposti con l’art. 1 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con la legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha stabilito alcune modifiche e deroghe temporanee alle norme del Codice dei contratti pubblici, emanate con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo già modificato con i decreti legislativi n. 6/2007, n. 113/2007 e n. 152/2008.
Le disposizioni così stabilite si applicano alle “Amministrazioni aggiudicatici” nelle quali il comma 25 dell’art. 3 del Codice comprende, con lo Stato, le amministrazioni degli enti pubblici territoriali – Regioni, Province, Comuni – e delle associazioni, unioni e consorzi da tali enti costituiti, e gli organismi di diritto pubblico.
L’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
Il divieto di revisione dei prezzi
L’art. 133 del “Codice” con il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti non possono procedere, per i lavori pubblici dalle stesse affidati, alla revisione dei prezzi e che pertanto non si applica la disposizione relativa alla revisione stabilita dall’art. 1664 del codice civile. Derogando da tali divieti i commi 4, 5, 6 e 6-bis dello stesso art. 133 prevedono che qualora il prezzo dei singoli materiali subisca, per effetto di circostanze eccezionali, variazioni superiori al dieci per cento del prezzo, rilevato annualmente con decreto ministeriale, rispetto a quello dell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni per la percentuale “eccedente”, in aumento o diminuzione, il predetto dieci per cento, secondo le modalità in tali commi indicate.
L’adeguamento ammesso per l’anno 2008
L’art. 1 del D.L. n. 162/2008 ha stabilito che, in deroga alle nome predette, per fronteggiare gli “aumenti repentini” dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2008, il Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto rileva entro il 31 gennaio 2009 le variazioni percentuali, su base semestrale, avvenute nel 2008, in aumento o diminuzione, superiori all’otto per cento (8%) dei singoli prezzi più significativi di detti materiali, in base ai quali si procede a compensazione, con le modalità e nei limiti di seguito indicati.
Per le variazioni in aumento l’appaltatore presenta, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro trenta giorni (anziché sessanta come previsto dal comma 6-bis dell’art. 133) dalla data di pubblicazione sulla G.U. del suddetto decreto ministeriale. Per le variazioni in diminuzione la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, con provvedimento adottato dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, con il quale è accertato il credito e si procede ad eventuali recuperi. Nel caso in cui il bando di gara individua materiali per i quali è consentito il pagamento dopo la comprovata acquisizione, avanti alla posa in opera, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 133, non si fa luogo per gli stessi all’adeguamento dei prezzi.
La compensazione della variazione dei prezzi
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli material impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel 2008, le variazioni in aumento o diminuzione rilevate dai D.M. con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2008, ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. Per i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti il 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai D.M. per tali anni adottati ai sensi del comma 6 dell’art. 133.
Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento qualora il collaudatore – in caso di collaudo in corso d’opera – ovvero il responsabile del procedimento riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo dei lavori addebitabile all’impresa esecutrice, l’applicazione della suddetta procedura è subordinata alla costituzione da parte della stessa di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all’importo dell’adeguamento. Se il collaudatore od il responsabile del procedimento accertino definitivamente che il ritardo è imputabile all’impresa, questa è tenuta alla restituzione della somma che è stata riconosciuta con l’adeguamento ed in difetto la stazione appaltante escute la garanzia.
Il finanziamento delle eccedenze in aumento
Per far fronte ai maggiori oneri possono essere utilizzate le somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico dell’intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, alle acquisizioni delle aree e quelle per lo stesso previste a disposizione della stazione appaltante. Possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta e le eventuali somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata.
Nel caso di insufficienza di tali risorse, le compensazioni in aumento sono riconosciute nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse “presenti” nell’elenco annuale di cui all’art. 128 del Codice. A tal fine le amministrazioni provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011, da approvare da parte degli enti locali insieme con il bilancio preventivo 2009.
L’art. 1 del D.L. n. 162/2008, commi 10 e 11, istituisce un “Fondo per l’adeguamento prezzi” nel bilancio dello Stato, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2009, per consentire agli enti ai quali si applicano le disposizioni del “Codice” – e quindi anche agli enti territoriali - che non dispongono di risorse sufficienti, reperibili secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi, di provvedere all’adeguamento in aumento dei prezzi dei lavori pubblici dagli stessi realizzati o affidati. Le modalità di utilizzo del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
Ambito di applicazione delle norme di adeguamento dei prezzi
Le disposizioni come sopra stabilite dall’art. 1 del D.L. n. 162/2008 si applicano ai contratti affidati nei settori ordinari di cui alla parte II ed ai contratti di lavori dei settori speciali di cui alla parte terza del Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con esclusione di quelli per i quali è contrattualmente previsto un meccanismo di adeguamento dei prezzi.
Per i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti l’anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
Fiorenzo Narducci
Le disposizioni così stabilite si applicano alle “Amministrazioni aggiudicatici” nelle quali il comma 25 dell’art. 3 del Codice comprende, con lo Stato, le amministrazioni degli enti pubblici territoriali – Regioni, Province, Comuni – e delle associazioni, unioni e consorzi da tali enti costituiti, e gli organismi di diritto pubblico.
L’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
Il divieto di revisione dei prezzi
L’art. 133 del “Codice” con il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti non possono procedere, per i lavori pubblici dalle stesse affidati, alla revisione dei prezzi e che pertanto non si applica la disposizione relativa alla revisione stabilita dall’art. 1664 del codice civile. Derogando da tali divieti i commi 4, 5, 6 e 6-bis dello stesso art. 133 prevedono che qualora il prezzo dei singoli materiali subisca, per effetto di circostanze eccezionali, variazioni superiori al dieci per cento del prezzo, rilevato annualmente con decreto ministeriale, rispetto a quello dell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni per la percentuale “eccedente”, in aumento o diminuzione, il predetto dieci per cento, secondo le modalità in tali commi indicate.
L’adeguamento ammesso per l’anno 2008
L’art. 1 del D.L. n. 162/2008 ha stabilito che, in deroga alle nome predette, per fronteggiare gli “aumenti repentini” dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2008, il Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto rileva entro il 31 gennaio 2009 le variazioni percentuali, su base semestrale, avvenute nel 2008, in aumento o diminuzione, superiori all’otto per cento (8%) dei singoli prezzi più significativi di detti materiali, in base ai quali si procede a compensazione, con le modalità e nei limiti di seguito indicati.
Per le variazioni in aumento l’appaltatore presenta, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro trenta giorni (anziché sessanta come previsto dal comma 6-bis dell’art. 133) dalla data di pubblicazione sulla G.U. del suddetto decreto ministeriale. Per le variazioni in diminuzione la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, con provvedimento adottato dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, con il quale è accertato il credito e si procede ad eventuali recuperi. Nel caso in cui il bando di gara individua materiali per i quali è consentito il pagamento dopo la comprovata acquisizione, avanti alla posa in opera, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 133, non si fa luogo per gli stessi all’adeguamento dei prezzi.
La compensazione della variazione dei prezzi
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli material impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel 2008, le variazioni in aumento o diminuzione rilevate dai D.M. con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2008, ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. Per i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti il 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai D.M. per tali anni adottati ai sensi del comma 6 dell’art. 133.
Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento qualora il collaudatore – in caso di collaudo in corso d’opera – ovvero il responsabile del procedimento riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo dei lavori addebitabile all’impresa esecutrice, l’applicazione della suddetta procedura è subordinata alla costituzione da parte della stessa di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all’importo dell’adeguamento. Se il collaudatore od il responsabile del procedimento accertino definitivamente che il ritardo è imputabile all’impresa, questa è tenuta alla restituzione della somma che è stata riconosciuta con l’adeguamento ed in difetto la stazione appaltante escute la garanzia.
Il finanziamento delle eccedenze in aumento
Per far fronte ai maggiori oneri possono essere utilizzate le somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico dell’intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, alle acquisizioni delle aree e quelle per lo stesso previste a disposizione della stazione appaltante. Possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta e le eventuali somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata.
Nel caso di insufficienza di tali risorse, le compensazioni in aumento sono riconosciute nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse “presenti” nell’elenco annuale di cui all’art. 128 del Codice. A tal fine le amministrazioni provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011, da approvare da parte degli enti locali insieme con il bilancio preventivo 2009.
L’art. 1 del D.L. n. 162/2008, commi 10 e 11, istituisce un “Fondo per l’adeguamento prezzi” nel bilancio dello Stato, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2009, per consentire agli enti ai quali si applicano le disposizioni del “Codice” – e quindi anche agli enti territoriali - che non dispongono di risorse sufficienti, reperibili secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi, di provvedere all’adeguamento in aumento dei prezzi dei lavori pubblici dagli stessi realizzati o affidati. Le modalità di utilizzo del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
Ambito di applicazione delle norme di adeguamento dei prezzi
Le disposizioni come sopra stabilite dall’art. 1 del D.L. n. 162/2008 si applicano ai contratti affidati nei settori ordinari di cui alla parte II ed ai contratti di lavori dei settori speciali di cui alla parte terza del Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con esclusione di quelli per i quali è contrattualmente previsto un meccanismo di adeguamento dei prezzi.
Per i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti l’anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
Fiorenzo Narducci














