Anci Toscana
I MINORI STRANIERI

I MINORI STRANIERI
L’inquadramento delle problematiche e delle attribuzioni dell’ente
Tra i problemi che attualmente coinvolgono i Comuni nei diversi ambiti operativi, certamente assume particolare rilievo il problema relativo ai minori stranieri che a vario titolo si trovano in Italia. Si è detto a vario titolo, in quanto si hanno:
- minori accompagnati da soggetti privi della prevista documentazione attestante la loro regolare residenza in Italia;
- minori non accompagnati;
- minori accompagnati da soggetti in status di piena conformità alle normative vigenti in materia.
In via generale si hanno poi minori in possesso della cittadinanza:
a) in un Paese aderente all’Unione europea;
b) in un Paese al di fuori della U.E. che intrattiene rapporti con l’Italia regolati da atti a rilevanza di diritto internazionale o che non intrattiene tali rapporti.
Le fonti giuridiche che stanno alla base della suddetta disciplina sono a loro volta da dividere nei termini a seguire:
1) di diritto internazionale, acquisite formalmente all’ordinamento giuridico italiano o riconosciute in relazione ad implicazioni derivanti da adesioni a Organizzazioni che operano a livello mondiale anche in questa materia;
2) di diritto comunitario, che insistono sugli ordinamenti dei Paesi aderenti secondo peculiari procedure;
3) di diritto nazionale, comprensive anche delle fonti secondarie e sussidiarie, e delle istruzioni ministeriali che hanno forza vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle stesse; fra esse, in particolare, quella di cui all’art. 403 del Codice Civile che, testualmente, prevede: “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza,immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;
4) di diritto regionale, anche nei termini di cui al punto 3 e di relazione, in ordine a competenze autonome, a competenze delegate, e così via;
5) di diritto comunale, nell’ambito dei principi statutari e delle normative regolamentari. Non solo, queste ultime, nell’ambito della legge quadro n. 328/2000, del T.U. n. 267/2000, ma anche, da ultimo, della legge costituzionale n. 3/2001 (e relativa legge di attuazione).
La complessità dell’universo normativo che insiste sulle problematiche dei minori stranieri, spesso comporta:
a) incertezza interpretativa, con implicazioni sulle procedure. Infatti è stato rilevato come l’impostazione normativa si basi principalmente sull’ipotesi del rimpatrio assistito, per cui è stata sollecitata l’attenzione legislativa sui progetti per i minori che restano in Italia, risultando al contempo necessario evitare di incoraggiare indirettamente l’afflusso in Italia di minori stranieri non accompagnati. In questo contesto è anche auspicata un’applicazione della normativa sull’immigrazione nei confronti dei minori meno legata ad un approccio burocratico e conforme, invece, all’interpretazione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, affermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1681 del 12 aprile 2005;
b) incertezza sulle competenze comunali, appunto da riferire alle situazioni di status dei minori stranieri.
Indubbiamente in ogni situazione in cui i minori stranieri vengono a trovarsi, ai medesimi è garantito lo stesso trattamento assistenziale che altrimenti viene garantito ai minori italiani.
Per quanto in particolare attiene ai minori stranieri non accompagnati, secondo prevalenti indirizzi della normativa regionale, ed in ogni caso con le riserve della stessa ove di diversa previsione, si ha:
- competenza del comune del luogo dove i minori stessi si trovano. La gestione, in relazione alle possibili destinazioni, compresa quella di ricovero in strutture residenziali, in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni, è normalmente attribuita alle competenze dei servizi sociali dell’ente, d’intesa, se del caso, con i servizi psico-sociali dell’azienda sanitaria competente per territorio;
- competenza finanziaria, per l’appunto in relazione alle spese sostenute nei termini di cui al precedente capoverso, a carico del comune in cui è accertata la prima presenza.
Si comprende come gli accertamenti ai fini della competenza finanziaria possono essere non solo laboriosi, ma anche suscettibili di dar luogo a contenziosi.
Mette conto infine tenere presente che a più livelli istituzionali risultano prese iniziative di ordine sussidiario, anche in termini di allocazione a bilancio di specifici stanziamenti a favore dei comuni obbligati alle relative spese di assistenza a favore dei minori stranieri non accompagnati.
Mario Agnoli
- minori accompagnati da soggetti privi della prevista documentazione attestante la loro regolare residenza in Italia;
- minori non accompagnati;
- minori accompagnati da soggetti in status di piena conformità alle normative vigenti in materia.
In via generale si hanno poi minori in possesso della cittadinanza:
a) in un Paese aderente all’Unione europea;
b) in un Paese al di fuori della U.E. che intrattiene rapporti con l’Italia regolati da atti a rilevanza di diritto internazionale o che non intrattiene tali rapporti.
Le fonti giuridiche che stanno alla base della suddetta disciplina sono a loro volta da dividere nei termini a seguire:
1) di diritto internazionale, acquisite formalmente all’ordinamento giuridico italiano o riconosciute in relazione ad implicazioni derivanti da adesioni a Organizzazioni che operano a livello mondiale anche in questa materia;
2) di diritto comunitario, che insistono sugli ordinamenti dei Paesi aderenti secondo peculiari procedure;
3) di diritto nazionale, comprensive anche delle fonti secondarie e sussidiarie, e delle istruzioni ministeriali che hanno forza vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle stesse; fra esse, in particolare, quella di cui all’art. 403 del Codice Civile che, testualmente, prevede: “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza,immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;
4) di diritto regionale, anche nei termini di cui al punto 3 e di relazione, in ordine a competenze autonome, a competenze delegate, e così via;
5) di diritto comunale, nell’ambito dei principi statutari e delle normative regolamentari. Non solo, queste ultime, nell’ambito della legge quadro n. 328/2000, del T.U. n. 267/2000, ma anche, da ultimo, della legge costituzionale n. 3/2001 (e relativa legge di attuazione).
La complessità dell’universo normativo che insiste sulle problematiche dei minori stranieri, spesso comporta:
a) incertezza interpretativa, con implicazioni sulle procedure. Infatti è stato rilevato come l’impostazione normativa si basi principalmente sull’ipotesi del rimpatrio assistito, per cui è stata sollecitata l’attenzione legislativa sui progetti per i minori che restano in Italia, risultando al contempo necessario evitare di incoraggiare indirettamente l’afflusso in Italia di minori stranieri non accompagnati. In questo contesto è anche auspicata un’applicazione della normativa sull’immigrazione nei confronti dei minori meno legata ad un approccio burocratico e conforme, invece, all’interpretazione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, affermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1681 del 12 aprile 2005;
b) incertezza sulle competenze comunali, appunto da riferire alle situazioni di status dei minori stranieri.
Indubbiamente in ogni situazione in cui i minori stranieri vengono a trovarsi, ai medesimi è garantito lo stesso trattamento assistenziale che altrimenti viene garantito ai minori italiani.
Per quanto in particolare attiene ai minori stranieri non accompagnati, secondo prevalenti indirizzi della normativa regionale, ed in ogni caso con le riserve della stessa ove di diversa previsione, si ha:
- competenza del comune del luogo dove i minori stessi si trovano. La gestione, in relazione alle possibili destinazioni, compresa quella di ricovero in strutture residenziali, in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni, è normalmente attribuita alle competenze dei servizi sociali dell’ente, d’intesa, se del caso, con i servizi psico-sociali dell’azienda sanitaria competente per territorio;
- competenza finanziaria, per l’appunto in relazione alle spese sostenute nei termini di cui al precedente capoverso, a carico del comune in cui è accertata la prima presenza.
Si comprende come gli accertamenti ai fini della competenza finanziaria possono essere non solo laboriosi, ma anche suscettibili di dar luogo a contenziosi.
Mette conto infine tenere presente che a più livelli istituzionali risultano prese iniziative di ordine sussidiario, anche in termini di allocazione a bilancio di specifici stanziamenti a favore dei comuni obbligati alle relative spese di assistenza a favore dei minori stranieri non accompagnati.
Mario Agnoli














