Anci Toscana

Corpo pagina
 
 
 
Rss |
 
 

L'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE ALL'ENTE LOCALE DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE ALL'ENTE LOCALE DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

La prevalenza delle disposizioni del Tuel su quelle applicabili alla riscossione

Il tema della rendicontazione agli enti locali da parte degli ex concessionari della riscossione, ora agenti della riscossione – società partecipate da Equitalia spa – è da molto tempo oggetto di divergenti opinioni. 

In via preliminare occorre fare presente che detti soggetti, avendo maneggio di pubblico denaro, ai sensi dell’art. 93, c. 2, Tuel, sono “agenti contabili” e pertanto obbligati a rendere il conto della loro gestione ai sensi dell’art. 233 dello stesso Tuel entro (adesso ex art. 2-quater, c. 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154) 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. La giurisprudenza ha sempre sostenuto che rivesta il ruolo di agente contabile (come tale sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti) il privato estraneo alla P.A. che, in virtù di un atto concessorio, sia destinatario della funzione pubblica di gestione e maneggio di danaro di pertinenza erariale (Corte dei conti., sez. Puglia, 9 novembre 1995, n. 134, nel caso di società concessionaria di contributi per la gestione di corsi di formazione professionale). 

In passato gli allora concessionari della riscossione privati, anche tramite la loro associazione di categoria (l’autorevole Ascotributi) sostenevano tuttavia che la specialità della disciplina (il decreto n. 112/1999) che regolava il loro operato gli esentava, di fatto, dalla rendicontazione per effetto della mancata emanazione del decreto ministeriale di individuazione del modello di rendiconto. 

Analoga posizione viene oggi sostenuta da Equitalia spa, che alle proprie controllate ha fornito indicazioni precisando che quanto prescritto dall’art. 25 del decreto n. 112/1999 assume carattere di specialità rispetto alla disciplina generale recata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Più in particolare viene sostenuto che in base al combinato disposto dell’art. 25 del D.Lgs. n. 112/1999 e dell’art. 3, comma 28, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, le società del gruppo sono tenute a presentare il conto della propria gestione all’ente locale entro il termine del bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, con modelli e modalità stabilite, quindi, dalla stessa capogruppo. 

La Corte dei conti (sez. I giur. centrale, 20 ottobre 2008, n. 434/2008) ha però recentemente posto sulla questione un punto fermo in senso opposto a quanto sostenuto da Equitalia spa. 

Sono state infatti chiarite in modo inequivoco la portata e le modalità dell’obbligo di rendicontazione da parte degli agenti della riscossione, considerando in via preliminare che la qualificazione di agente contabile risulta meramente correlata al c.d. “maneggio” di denaro e che “l’attuato maneggio genera ex se l’imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze”. Più in particolare “l’effettivo maneggio costituisce, pertanto, elemento necessario e sufficiente all’indicata qualificazione dell’agente, nonché attività differenziale del medesimo rispetto agli agenti c.d. amministrativi, ai quali resta affidata una funzione meramente deliberatoria ed ordinatoria di spesa… e che possono essere tenuti alla presentazione di conti amministrativi”. 

Partendo da tale presupposto, giuridicamente inscalfibile, il già citato art. 25 del decreto n. 112, nello stabilire che per le “entrate diverse da quelle statali” l’agente della riscossione “presenta un conto della gestione” deve essere interpretato - secondo la Corte - nel senso che per dette entrate deve essere redatto un rendiconto differente da quello che il medesimo agente deve rendere per le entrate statali, “senza in alcun modo degradare in amministrativo” detta rendicontazione: “la rappresentata peculiarità degli enti impositori spiega, poi, e giustifica l’imposizione all’agente della riscossione, prevista dal medesimo art. 25, di una specifica modulistica redazionale del conto”. 

La Corte pone quindi termine ad ogni tentativo interpretativo teso a dimostrare il carattere di specialità del citato art. 25 rispetto alle disposizioni del Tuel: “alcun rapporto di specialità o novità è dato ravvisare tra l’art. 25 del D.Lgs. n. 112/1999 e l’art. 58 della legge n. 142/1990, come riportato nel D.Lgs n. 267/2000, i quali, entrambi, prevedono del pari “la resa del conto della gestione” da parte dei contabili degli enti locali. (…) L’estesa esegesi e la chiarita compatibilità del menzionato art. 25 con l’impalcatura ordinamentale recata dall’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 rende del tutto invano, in quanto privo di fondamento giuridico, il tentativo operato dal primo giudice di assegnare una portata derogatoria e/o di specialità alla norma, anche ai fini abrogativi ex art. 115 delle preleggi”. 

La Corte ha pertanto fissato l’obbligo di presentare il conto giudiziale secondo il Mod. allegato 21 al D.P.R. n. 194/1996 (regolamento di attuazione del decreto n. 77/1995) da parte degli agenti della riscossione. 

Il modello previsto è quello ordinariamente utilizzato dagli agenti contabili dell’ente che deve essere reso entro 30 giorni dal termine dell’esercizio finanziario. Si rileva, peraltro, che sarebbe opportuno un intervento normativo rivolto a definire un’adeguata modulistica in relazione alla peculiare attività svolta dagli agenti della riscossione.

Riccardo Narducci

Strumenti

 
 
 
| Torna in alto
 

- Anci Toscana - p.iva 01710310978
Firenze - Viale Giovine Italia, 17 - 50122
Tel. 055/2477490 - Fax 055/2260538
Sede legale: Municipio di Prato
e-mail: posta@ancitoscana.it

Alias2k | realizzazione siti web, grafica, web design, internet, intranet, extranet, visual design