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LE RISORSE DECENTRATE DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - LA PARTE STABILE

LE RISORSE DECENTRATE DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - LA PARTE STABILE

Il proseguimento dell’impostazione attuale e la destinazione delle risorse

Criticità 

Nella direttiva del Comitato di settore per il rinnovo contrattuale 2002/2005, veniva avvertita l’esigenza di una razionalizzazione e semplificazione del fondo destinato alle risorse decentrate.
Anche la Corte dei conti, in occasione dell’esame dell’ipotesi di accordo del biennio economico 2004/2005, rilevava che la dinamica di alimentazione del fondo è affidata ad una molteplicità di fonti contrattuali e normative che fanno riferimento ad economie sulla spesa del personale, a percentuali di proventi derivanti da attività contrattuali dei singoli enti, a generici recuperi di efficienza gestionale o all’avvio di processi di razionalizzazione. 

Anche la direttiva del quadriennio 2006/2009 riconosceva la necessità di semplificare le modalità di calcolo del fondo per le risorse decentrate, eliminando la distinzione tra la parte fissa e variabile, e suddividendolo in tre componenti: 

- risorse per il finanziamento delle indennità legate all’incarico ed alle responsabilità ricoperte (p.o., alte professionalità, specifiche responsabilità, rischio, ecc.); 

- risorse per il finanziamento del premio di risultato; 

- risorse per il finanziamento delle indennità variabili. 

La semplificazione del fondo avrebbe dovuto avere una sua funzionalità ben precisa collegata alla semplificazione della struttura retributiva attraverso l’accorpamento degli istituti contrattuali.
L’obiettivo era quello di addivenire ad un meccanismo in cui una congrua parte della retribuzione corrisposta è effettivamente legata ad incrementi di produttività, a particolari modalità di svolgimento ed alla qualità delle prestazioni e delle funzioni svolte. 

Infatti le numerose voci che costituiscono la parte variabile della retribuzione, danno luogo ad un effetto di dispersione tale da non rendere visibile le ragioni effettive degli incrementi retributivi. 

La necessità di concludere la trattativa per il biennio 2004/2005 e 2006/2007 ha portato il Comitato di settore a dettare delle priorità con riguardo agli istituti di carattere economico, rinviando al contratto del biennio economico 2008/2009 una serie di materie tra le quali la semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione. L’intenzione è contenuta nella norma programmatica inserita nel Contratto dell’11 aprile 2008. 


La formazione del fondo 

Il fondo delle risorse decentrate continua per ora a costituire una sommatoria delle precedenti disposizioni il cui esito viene periodicamente alimentato dai nuovi contratti.

Infatti si porta al seguito le valutazioni risalenti al CCNL del 6.7.1995 e dell’1 aprile 1999, benché quest’ultimo abbia cercato di dare alla costituzione del fondo una disciplina organica. 

Con l’art. 31 del contratto del 22 gennaio 2004, le risorse destinate alla produttività ed allo sviluppo economico del personale secondo l’art. 15 del CCNL 1.4.1999 sono ora individuate come risorse decentrate costituenti un unico fondo, quello di cui al comma 2 dell’art. 31 citato, integrato, all’occorrenza da risorse aventi carattere di eventualità e variabilità. 

Questo, comporta la possibilità di individuare due tipologie di risorse: 

a) quella destinata al finanziamento di istituti aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sulla base dei livelli determinati nell’anno 2003 ed a valere dall’anno 2004; 

b) quella per la gestione di risorse con carattere di eventualità e variabilità. 

La parte stabile del fondo è alimentata dalle seguenti voci: 

- art. 14, comma 4 CCNL 1.4.1999 corrispondente alla riduzione del 3% del lavoro straordinario riferito all’anno 1999, con decorrenza, quindi dall’1.1.2000; 

- dall’art. 15, comma 1 del CCNL 1.4.99, relativamente alle seguenti voci:


lettera a)
importo del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno, fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e di responsabilità. Fondo per la qualità della prestazione individuale, fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi;

lettera b) importi relativi alle risorse aggiuntive dell’anno 1998 solo per gli enti che le avevano in quell’anno; 

lettera c) importi relativi a risparmi di gestione dell’anno 1998, anche in questo caso solo per gli enti che li avevano realizzati in quell’anno. Potevano avvalersi della possibilità di incremento delle risorse di cui alle lettere b) e c) soltanto gli enti che risultavano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del Contratto del 6.7.1995 tra i quali era prevista l’istituzione e l’attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. Le risorse di cui alla lettera c) potevano essere confermate dal 1999 in poi solo dopo avere accertato, ogni anno, che non vi fosse stato un incremento della spesa di personale fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro; 

lettera f) gli importi relativi ai risparmi derivanti dalla disapplicazione di discipline che avevano permesso il conseguimento di trattamenti economici più favorevoli non compatibili con il CCNL di comparto e che dovevano essere conseguentemente riassorbiti;
lettera g): le somme destinate al finanziamento del LED fino al 31.3.1999; 

lettera h) le somme che erano servite fino al 31.3.1999 al finanziamento dell’indennità di lire 1.500.000 annue lorde per le ex 8ª qualifiche funzionali che ricoprivano a quella data posizione di responsabilità di direzione o di staff; 

lettera j) un importo pari allo 0,52% del monte salari del 1997, esclusa la dirigenza, al netto degli oneri previdenziali, incremento automatico ed obbligatorio che si stabilizza anche negli anni successivi; 

lettera l) le somme di salario accessorio acquisite a seguito di trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.


Gli incrementi della parte stabile 

L’art. 4 del CCNL del 5.10.2001 non consolida le risorse complessive del fondo dell’art. 15 del contratto del 1999, ma si limita a prevedere che il fondo in base ad esso determinato è incrementato: 

- di un importo pari all’1,1% del monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale incremento automatico ed obbligatorio si stabilizza per gli anni successivi al 2001 nella percentuale suddetta che rimane immutata; 

- della RIA e degli assegni del personale cessato dal servizio dall’1.1.2000. 

L’importo risultante è incrementabile solo in presenza di specifiche disposizioni dei contratti di lavoro, nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999 limitatamente agli effetti derivanti da un ulteriore incremento dei posti di dotazione organica rispetto a quella vigente. 

Quest’ultimo aumento avviene con la presenza contemporanea di:
a) aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell’ente;
b) assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione. 

È quindi escluso l’incremento del fondo in presenza di copertura di posti per turn over che non determinano incremento della dotazione organica. 

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle risorse da destinare all’incremento di quelle decentrate stabili, l’Aran suggerisce di seguire il criterio del rapporto proporzionale; quindi l’importo sarà pari al numero dei nuovi assunti moltiplicato per il valore medio pro-capite annuale delle risorse decentrate stabili disponibile nell’ente per il personale vigente prima dell’incremento. 

Il contratto del 2004 incrementa, con decorrenza dal 2003 la parte “stabile” di un importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Un ulteriore incremento per gli enti locali, nella misura dello 0,50% del monte salari 2001 è consentito nel caso in cui la spesa del personale sia inferiore al 39% delle entrate correnti. 

L’incremento dello 0,20 del monte salari 2001 è destinato dal Contratto all’esclusiva remunerazione degli incarichi di alta professionalità. Pertanto, avendo specifica destinazione ed attivabile soltanto in presenza dell’istituzione della relativa area, il relativo incremento non va compreso tra le risorse decentrate stabili, né tra quelle variabili. 

La dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL del 9 maggio 2006 precisa che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dall’applicazione dell’art. 32, commi 2 e 7, del CCNL del 2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità del fondo. Si tratta dell’incremento dello 0,50 e dello 0,20 per le alte professionalità il quale viene mantenuto solo in presenza dell’istituzione della relativa area. 

La dichiarazione congiunta n. 14 al contratto del 2004 e la dichiarazione congiunta n.4 al contratto del 2006 pongono a carico del bilancio degli enti l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto al personale collocato nella posizione di sviluppo del sistema di classificazione per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal Contratto al personale della posizione iniziale. 

Il Contratto del 2006, art. 4, comma 1, dispone, a valere dal 2006, l’incremento della parte “stabile” del fondo della misura dello 0.50% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, solo per quegli enti locali nei quali il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti non superi il 39%. L’accertamento della percentuale è effettuata con riferimento ai dati del rendiconto dell’anno 2005. 

Il contratto dell’11 aprile 2008 inserisce l’incremento delle risorse “stabili” in un quadro coerente con gli obiettivi di finanza pubblica disposti dalle leggi finanziarie. 

L’incremento, obbligatorio, avviene in presenza:
- del rispetto del patto di stabilità;
- dell’obiettivo della progressiva riduzione della spesa del personale;
- del rispetto del rapporto del 39% tra spesa di personale ed entrate correnti accertato con riguardo ai dati del bilancio consuntivo dell’anno 2007. 

L’incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari. 

In presenza di tutti questi elementi gli enti incrementano le risorse decentrate “stabili” nella misura dello 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e con effetto dall’anno 2008. 

Tale incremento si consolida definitivamente nel tempo e si va ad aggiungere all’incremento delle risorse stabili già disposto sulla base del contratto del 2006. 

Ciascun incremento del fondo disposto dai contratti non ha un carattere progressivo e quindi non determina una sommatoria dell’importo relativo per ogni anno successivo a quello in cui è disposto, ma si applica solo per l’anno in cui è previsto, rimanendo consolidato nella medesima misura. 


La destinazione della parte stabile 

Nell’intenzione delle parti che hanno sottoscritto il contratto del 2004, la tipologia di risorse stabili ha come finalità una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, e una sicura delimitazione dei finanziamenti che hanno le caratteristiche della certezza e stabilità nel tempo. 

Si tratta, come risulta dalla relazione dell’Aran al contratto 2002/2005, degli oneri relativi:
- alle progressioni economiche orizzontali;
- alle posizioni organizzative (per gli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale);
- agli oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale);
- alla quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido;
- alla quota di finanziamento dell’indennità di comparto. 

Le risorse stabili eventualmente ancora disponibili, di anno in anno, possono essere ancora utilizzate, secondo la contrattazione decentrata, a sostegno di interventi tipici del salario accessorio, ad integrazione della quota delle risorse variabili.

Luigi Cosco

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