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ANALISI DEL CASO: Assegno di maternità

ANALISI DEL CASO: Assegno di maternità
Può essere accolta la domanda di erogazione dell’assegno di maternità presentata da una cittadina straniera e documentata solo da ricevuta di richiesta della carta di soggiorno?
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istituisce la prestazione sociale dell’assegno di maternità è chiara nell’individuazione dei soggetti che hanno titolo alla prestazione e delle procedure per l’accesso alla stessa.
Pertanto i cittadini stranieri residenti in Italia hanno titolo alla suddetta prestazione a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
I requisiti richiesti per accedere alla suddetta prestazione sociale da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alla loro condizione di status, sono evidentemente e strettamente collegati alla varietà delle situazioni di status.
Presso molti comuni è in atto la seguente tipologia, che deve comunque risultare da apposita regolamentazione comunale o anche in atto “breviter” avente natura regolamentare, previa adeguata consultazione:
«1) La madre, deve essere:
- residente nel Comune;
- cittadina italiana, ovvero cittadina dell’Unione Europea, ovvero in possesso di carta di soggiorno.
2) la documentazione da presentare è:
- attestazione ISE;
Se cittadina extracomunitaria:
- fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio/figlia;
- ovvero, fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno».
In questo contesto giuridico semmai qualche problema potrebbe essere dato dalla consistenza rispetto ai contenuti essenziali della suddetta ricevuta.
Pertanto, ferma restando la riserva di espressione regolamentare nei termini sopra indicati, non è da escludere, a fini di certezza, un accertamento preliminare presso la Questura interessata, per verificare il possesso dei requisiti richiesti.
Pertanto i cittadini stranieri residenti in Italia hanno titolo alla suddetta prestazione a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
I requisiti richiesti per accedere alla suddetta prestazione sociale da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alla loro condizione di status, sono evidentemente e strettamente collegati alla varietà delle situazioni di status.
Presso molti comuni è in atto la seguente tipologia, che deve comunque risultare da apposita regolamentazione comunale o anche in atto “breviter” avente natura regolamentare, previa adeguata consultazione:
«1) La madre, deve essere:
- residente nel Comune;
- cittadina italiana, ovvero cittadina dell’Unione Europea, ovvero in possesso di carta di soggiorno.
2) la documentazione da presentare è:
- attestazione ISE;
Se cittadina extracomunitaria:
- fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio/figlia;
- ovvero, fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno».
In questo contesto giuridico semmai qualche problema potrebbe essere dato dalla consistenza rispetto ai contenuti essenziali della suddetta ricevuta.
Pertanto, ferma restando la riserva di espressione regolamentare nei termini sopra indicati, non è da escludere, a fini di certezza, un accertamento preliminare presso la Questura interessata, per verificare il possesso dei requisiti richiesti.














